Интерпелација
министру правде о народном језику
(4. III 1862)
Nell’ atto che Sua Eccellenza il ministro cav. de Lasser rispondeva all’interpellanza del deputato Cerne, fatta nel giorno 9 settembre 1861, conchiuse colli osservazione che anche io poteva accontentarmi dell ordinanza abbassata in data 15 corrente mese all’ Appello dalmato.
Deploro che una tale ordinanza non mi soddisti, e piu ancora emmi dispiacente di non poter trovare nella risposta fatta all’interpellanza Cerne, una risposta anche alla mia interpellanza fatta nel di 17 dicembre 1861, e ciὸ tanto piu in quanto che gli addotti agromenti non possono per niente applicarsi alle circostanze della mia patria e della mia nazionalita.
Sua Eccellenza dichiarὸ: che la lingua Slovena per i bisogni giuridici sia poco sviluppata; che contiene altresi diversi dialetti, di modo che parlanti l’ uno non comprendono quei dell’altro; finalmente che gl’impiegati giudiziari dipendenti dagli appelli di Gratz e Trieste non sono gnari di tale favella in maniera da fungere il loro ufficio.
Se non che riesce strano che quegli stessi funzionari, i quali diedero tali nozioni al ministero, e che dietro l’ espressa dichiarazione di S. E. non conoscono la lingua Slovena, sieno poi riconosciuti compltenti a decidere sulla questione se la medesima o meno si presti pei bisogni foresi; senza badare, che appunto in vista al nuovo obbligo che si vuole a loro imporre, stia anzitutto nel di essi interesse di velare la propria incapacita soggettiva con una pretesa difficolta oggettiva, che non esiste. Comunque ciὸ fosse, egli e fuor di ogni dubbio che tali motivi non trovano applicazione alla mia interpellanza e che neppure la riguardano.
La lingua serbo-croata che parlano i Dalmati, non ha ne in Dalmazia ne altrove dialetti che diversificano tra loro in modo che i parlanti l’ uno non comprendano quei dell’altro. Che la lingua serbocroata sia idonea a servire agli usi del foro, abbiamo indubbia prova in ciὸ, che nella medesima se ne servono nelle amministrativo giuridiche loro mansion la Cancelleria aulica del triregno, la Luogotenenza di Zagabria, la Tavola banale, poi tutti i comitati, giudizi ed uffizi della Croazia e Slavonia; e se ne servivano nelle parlamentarie discussioni la Dieta del triregno, ed il Congresso nazionale serbo. Sua Maesta Imperiale Reale Apostolica non isdegno di abbassare in detta lingua vari autografi al cancelliere aulico e al bano del triregno.
Gli impiegati in Dalmazia devono conoscere tale lingua perfettamente, essendo stato questo cola sempre un requisito essenziale per conseguire un posto, ne alcuno vorra supporre che quei funzionari si sieno valsi di un inganno, asseverando perfettamente ciὸ che o non conoscevano, o conoscevano soltanto imperfettamente.
Le concessioni fatte dall’eccelso Ministero alle provincie cui si riferisce l’interpellanza Cerne, e che si dicono estese anche alla Dalmazia, sussistevano di gia formalmente in questo paese. Tutti gli atti di minor entita, come decreti di tutela e curatela, citazioni, atti di morte, di promessa ecc. erano sempre stampati in ambe le lingue del paese. Tutti gli esibiti penali, le denunzie di reati, i certificati parrochiali; poi in materia civile, i testamenti, lodi e contratti sono stati sempre esibiti nell’una e nell’altra lingua senza distinzione. Tutti i protocolli penali, quando anche estesi in lingua italiana, dovevano sempre contenere la deposizione decisiva nella lingua dell’esaminando. Tutti i dibattimenti sono condotti nella lingua dell’accusato, tanto e vero, che recentemente nel celebre processo Vragolov il Tribunale di Ragusa escludeva dalla difesa l’avvocato di Venezia Costi perche insciente della lingua slava. Tutti i funzionari sino ad ora nominati o promossi in Dalmazia, dovevano dimostrare di conoscere perfettamente le lingue del paese, e appena di questi giorni, anzi dopo la risposta all’interpellazione suddetta, e dopo l’emissione dell’ ordinanza 15 corrente all’ Appello di Zara, il Ministero abbandonὸ questo principio, nominando per consigliere del Tribunale di Zara un certo Kronegger, non dalmata, e che tempo fa fu sollevato dal posto di gindice di Fiume appunto perche ignaro della lingua serbo-croata.
Egli e dunque, che colla dichiarazione e coll’ ordinanza ministeriale sullodate non fu fatta al paese da me rappresantato niuna concessione, che gia non abbia formalmente sussistito.
Non essendo stata la mia interpellanza non che assecondata, neppur evasa, mi trovo cortretto d’interpellare 1’ E. M. in appoggio delle ragioni gia esposte:
1) se sia disposta di parificare nel foro Dalmato all’italiana la lingua serbocroata; e
2) se per l’effetto di tale parificazione intenda fissare un breve termine.



Нема коментара:
Постави коментар