Предлог закона о равноправности језика у Далмацији
Eccelsa Dieta!
A protocollo della Giunta provinciale venne prodotta per il trattamento costituzionale a senso del paragrafo 34 dello statuto provinciale la seguente proposta di legge.
N. 99–D.
Inclita Giunta!
Per introdurre nei pubblici uffici della Dalmazia la parita delle due
lingue del paese, in base al secondo inciso del §. 19 della legge fondamentale
21 Dicembre 1867 sui duritti generali dei cittadini, i sottoscritti si pregiano
di assoggettare, per la trattazione costituzionale, l’unita proposta di legge.
Zara 6 Settembre 1869.
Ljubiša – Pulić – C. Vojnović – Monti – Rossi – Pozza – Nodilo – Kulišić – Didolić – Vranković.
Proposta di legge valevole per il Regno della Dalmazia sulla parificazione delle due lingue del paese nei pubblici uffici.
Sulla proposta della Dieta del Mio Regno di Dalmazia, e sulla base del §. 19 della legge fondamentale 21 Dicembre 1867. ski diritti generali dei cittadini, trovo di ordinare quanto segue:
§. 1.
giudiziaria od amministrativa, da un altra autorita
od ufficio, oppure da una persona privata, sara evaso
in quella stessa delle due lingue del paese (slava od
italiana) in cui sara stato scritto.
§. 2.
dovranno essere scritti in quella delle due lingue del
paese, in cui la parte depone verbalmente.
§. 3.
due lingue del paese, saranno allegati od in originale
od in copia conforme alla lingua ed ai caratteri
dell’originale, senza obbligo di unirvi una traduzione.
§. 4.
coi loro motivi, saranno scritti in quella lingua del
paese, che sara stata adoperata dalla parte nel petito
o nell’istanza.
§. 5.
Nei processi penali gli atti d’accusa e le dicisioni
coi loro motivi saranno scritti in quella lingua del
paese in cui sara stato assunto l’incolpato.\
I deliberati nelle procedure amministrative, come
pure i decreti emanati d’ufficio dalle competenti autorita, saranno scritti in una qualunque delle due
lingue del paese, con riguardo alla lingua parlata dalla
parte cui sono diretti.
§. 7.
Sono validi gli atti notarili rogati in qualunque
delle due lingue del paese.
§. 8.
Dell’esecuzione della presente legge, che entra in
attivita col giorno della sua publicazione, e incaricato
il mio complessivo Ministero.
1868



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